Aprile 2023 – Regolamento di sussidiarietà comunale

Uno sguardo al futuro: verso il «regolamento di sussidiarietà» quale possibile strumento in uso ai Comuni per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

 

Giunti al termine della presente trattazione giova segnalare come la «Fondazione de Iure Publico» sostenga da tempo l’idea di introdurre un «regolamento di sussidiarietà», quale possibile strumento in uso ai Comuni per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

 

Si rinvengono interessanti esempi in tal senso, tra i quali può senz’altro citarsi quello fornito dalla città di Verona, che già dal 2017 si è dotata di un «Regolamento per l’attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva», modificandolo nel 2021[1].

 

Tra le norme più rilevanti, invero, l’articolo 2 – «Definizioni» – stabilisce al primo comma che «ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per:

  1. Beni comuni della città: i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini attivi e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva della comunità;
  2. Comune o Amministrazione: il Comune di Verona, nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative;
  3. Spazi pubblici: gli spazi di uso collettivo, fisico o virtuale, di proprietà pubblica o ad uso pubblico;
  4. Cittadini attivi: tutti i soggetti, anche di natura imprenditoriale, singoli, associati o riuniti in formazioni sociali, purchè consentite dalla legge, che si attivino per la cura e/o la valorizzazione dei beni comuni della città, ai sensi del presente regolamento;
  5. Proposta di sussidiarietà: la manifestazione di interesse formulata direttamente dai cittadini attivi e/o in risposta ad una chiamata in sussidiarietà resa pubblica dal Comune per l’attuazione di interventi di cura e/o di valorizzazione di beni comuni della città, in concerto con l’Amministrazione;
  6. Chiamata in sussidiarietà: la proposta di sussidiarietà formulata dal Comune per la cura e/o la valorizzazione di beni comuni della città, aperta a tutti e pubblicata sullo Spazio Web in forma di avviso pubblico, con indicazione delle specifiche finalità, dei termini e delle modalità di adesione. Chiunque può proporre integrazioni ai contenuti di una chiamata in sussidiarietà, purché conformi ai principi e alle finalità di cui al presente regolamento;
  7. Patto di sussidiarietà: l’accordo, stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso il quale i cittadini attivi e il Comune definiscono l’ambito e le caratteristiche della collaborazione per l’attuazione di interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città;
  8. Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione dei beni comuni della città, al fine di garantire e migliorare la qualità e la fruibilità degli stessi, a beneficio dell’intera collettività;
  9. Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione, innovazione di beni comuni della città, all’interno di processi territoriali, sociali, economici, tecnologici ed ambientali che incidano sul miglioramento della qualità della vita;
  10. Azioni condivise: interventi di cura e/o di valorizzazione di beni comuni della città svolti congiuntamente dai cittadini attivi e dall’Amministrazione, con carattere di continuità e di inclusività;
  11. […];
  12. […];
  13. Laboratorio per la Sussidiarietà e l’Innovazione Amministrativa: lo spazio fisico e virtuale, previsto nel Titolo IV, dedicato ad attività periodiche di dialogo e confronto per supportare la promozione, diffusione e condivisione degli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città, per attivare e per sostenere processi di innovazione sociale e amministrativa».

 

L’articolo 3 enuncia i «Principi generali», tra i quali vengono richiamati quelli di «buona fede e fiducia reciproca […], pubblicità e trasparenza […], responsabilità […], inclusività […], sostenibilità […], proporzionalità e semplificazione […], adeguatezza e differenziazione […]».

 

L’articolo 4 definisce poi i «Cittadini attivi», mentre l’articolo 6 disciplina gli «Interventi e azioni attuabili», tra cui annovera, al primo comma «gli interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni della città e le azioni condivise, di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), g), h), i), l)» che «possono riguardare una o più attività in materia di ambiente e sua salubrità; gestione di edifici e spazi pubblici o ad uso pubblico; mobilità sostenibile, salute e qualità della vita; attività sociali, di partecipazione e di aggregazione; educazione alla cittadinanza e alla legalità; sviluppo sostenibile; cultura, sport e tempo libero; promozione degli elementi caratteristici del territorio; cura del patrimonio pubblico comunale, con particolare riferimento al verde pubblico, all’arredo urbano, agli edifici e alle strutture; ogni altra attività sui beni comuni della città che rientri nelle competenze dell’Amministrazione e mantenga una finalità di interesse generale […]».

 

L’articolo 12 ha ad oggetto il «Patto di sussidiarietà», prevedendo che attraverso tale tipologia di patti «i cittadini attivi e l’Amministrazione concordano tutti gli aspetti di progettazione, operativi, attuativi, di rendicontazione e di inclusività degli interventi di cura e/o di valorizzazione previsti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento»[2].

 

 

Esperienze analoghe ed ulteriori ipotesi di iniziative in tal senso si riscontrano – a titolo esemplificativo – nei Comuni di Campi Bisenzi[3], Cattolica[4],  Trento[5], Bologna[6], Genova[7], Empoli[8].

 

In ambito regionale si ritiene di segnalare, in particolare, la prassi promossa dal Comune di Milano in un’ottica di amministrazione condivisa dei beni comuni – rectius di un rapporto di collaborazione tra cittadini attivi ed Amministrazione comunale, secondo una prospettiva paritaria ed in attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale scolpito dal quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione – rappresentata dai cd. «Patti di collaborazione»[9], previsti dal regolamento comunale recante la «Disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani»[10].

 

 

 

[1] https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920&tt=verona_agid

 

[2] https://www.comune.verona.it/media//Redazione%20web/ente_comune/regolamenti/regolamento_sussidiarieta.pdf

[3] https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14286

[4] http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/regolamenti/regolamento-lattuazione-del-principio-della-sussidiarieta-orizzontale

[5] https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni/News/Pillola-3-l-amministrazione-condivisa-e-il-principio-di-sussidiarieta

[6]http://atti9.comune.bologna.it/atti/wpub_delibere.nsf/dettaglio_digitale.xsp?documentId=09528057E4A4AFB6C12587C9007F6E45&action=openDocument

[7] http://www.comune.genova.it/content/il-regolamento-e-le-fasi-istituzionali

[8] https://www.comune.empoli.fi.it/comunicato/beni-comuni-il-progetto-entra-nel-vivo-approvato-il-regolamento

[9] https://www.comune.milano.it/web/patti-di-collaborazione/amministrazione-condivisa-dei-beni-comuni

[10] https://www.comune.milano.it/documents/20126/200092257/Regolamento+Disciplina+Beni+Comuni.pdf