maggio 23 Eccezioni alla regola onerosita titolo

Eccezioni alla regola dell’onerosità del titolo abilitativo: le fattispecie di riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

La caratteristica dell’onerosità del permesso di costruire non è di per sé assoluta come emerge dall’espressa previsione di puntuali deroghe richiamate già al comma 1 dell’articolo 16 che, rinviando all’articolo 17, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, fa espressamente salve le ipotesi di riduzione e di esonero dal contributo di costruzione.

Invero, l’articolo 17 del D.P.R. n. 380/2001 enuclea molteplici ipotesi di riduzione ed esenzione dall’obbligo contributivo: si oscilla tra la semplice riduzione del contributo – in ragione della natura pubblica dei soggetti a cui viene rilasciato il titolo, in funzione della destinazione d’uso dei beni considerati, ovvero, ancora, per la sussistenza di un interesse generale ad incentivare determinati interventi edilizi – e la totale gratuità di alcuni interventi.

Tali ipotesi – da ritenersi, in ogni caso, tassative e limitate dalle espresse previsioni normative – non rispondono sempre alla medesima logica, cosicché deve escludersi un disegno unitario che ricomprenda tutti gli interventi edilizi per i quali il contributo viene contenuto entro i soli oneri urbanizzativi, ridotto con riguardo al costo di costruzione, ovvero del tutto escluso.

In primo luogo, il menzionato articolo 17 contempla la cd. edilizia abitativa convenzionata per la quale il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota relativa agli oneri urbanizzativi. Nello specifico, è previsto che «nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18».

Il secondo comma concerne – quale seconda ipotesi di riduzione del contributo de quo – la cd. prima abitazione e stabilisce che il relativo contributo di costruzione sia «pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore».

Al terzo comma vengono definite le ipotesi in cui il contributo di costruzione non è dovuto, ossia:

  1. a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;[1]
  2. b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;[2]
    c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; [3]
  3. d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;[4]
  4. e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale».

Il successivo quarto comma dispone che «per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere all’art. 3, comma 1, lettera b) e all’art. 6-bis – n.d.r.), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile».

Infine, il comma 4-bis – introdotto dall’articolo 1, comma 1 lett. h) n. 2 del D.L. n. 133/2014 e modificato dal D.L. n. 120/2020 (cd. «Decreto Semplificazioni») con l’obiettivo programmatico della disincentivazione del consumo di suolo – esplicita il conseguente favor nei confronti degli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, prevedendo una riduzione del contributo di costruzione «in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali» e attribuendo ai Comuni «la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso».

In ultima analisi si evidenzia che, quest’ultima disposizione non trova applicazione a livello regionale in quanto il menzionato articolo 103 della L.R. n. 12/2005 individua tra le norme che cessano di avere diretta applicazione a seguito dell’entrata in vigore della presente legge la disciplina di dettaglio prevista dall’esaminato articolo 17, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001.

 

[1] Nella sentenza Consiglio di Stato sez. II, 13/01/2022, n.235 è stato evidenziato che «Nel passaggio dal d.P.R. 380/2001 alla l. 96/2006 (riforma dell’agriturismo) per il tramite del d. lgs. 228/2001, l’agriturismo diviene normativamente uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione, senza sopravanzarne l’esercizio nelle sue forme tradizionali; ne consegue che la ristrutturazione di un immobile con finalità di agriturismo fruisce del regime di esenzione dal contributo di costruzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001».

[2] Sul punto, la recente pronuncia T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 26/10/2022, n.848 ha osservato che «L’esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari, entro il limite di ampliamento del 20%, costituisce oggetto di una previsione di carattere eccezionale e, di conseguenza, il concetto di edificio unifamiliare, in concreto, coincide con la piccola proprietà immobiliare, pertanto l’immobile unifamiliare è meritevole di un trattamento differenziato soltanto nel caso in cui presenti tali caratteristiche».

[3] La pronuncia Consiglio di Stato sez. IV, 14/02/2022, n. 1034 ha chiarito che «Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 17, lett. c), t.u. edilizia deve sussistere il concorso di due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo; quanto al primo, è necessario che l’esecuzione delle opere sia avvenuta da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio; quanto al secondo, si richiede l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale».

[4] Come precisato dalla sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 30/05/2017, n.2567, «L’ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, prevista dall’art. 17,  comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, ricorre nel caso di eventi imprevisti e dannosi che, per caratteristiche, estensione e potenzialità offensiva, siano tali da colpire o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì un’intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati».