maggio 23 Mancata esecuzione opere e restituzione oneri

Mancata esecuzione delle opere e restituzione degli oneri concessori.

Dopo aver affrontato il tema del pagamento degli oneri concessori, quali importi strettamente connessi al concreto esercizio della facoltà di costruire, è bene soffermarsi, con il sussidio della giurisprudenza formatasi sul punto, sui rimedi esperibili in caso di decadenza, rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio al fine di individuare le condizioni e le tempistiche per ottenere la restituzione degli stessi da parte dell’Amministrazione.

Al riguardo, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che, «in tali circostanze, il Comune è obbligato, ai sensi dell’art. 2033 c.c. o dell’art. 2041 c.c., alla restituzione delle somme incassate, perché il relativo pagamento risulta privo della causa originaria dell’obbligazione di dare, e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione» (Consiglio di Stato sez. IV, 11/01/2021, n. 349); «con la precisazione che il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente»(T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 09/09/2022, n. 1985). Pertanto, anche l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie rispetto a quella autorizzata dal titolo, comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.[1]

Quanto alla legittimazione a proporre l’azione di ripetizione, la recente pronuncia T.A.R. Lombardia n. 1985/2022 ha chiarito che «l’art. 2033 c.c. (secondo cui nell’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, la legittimazione attiva e passiva spettano solo al solvens e all’accipines) prevede una disciplina rispetto alla quale risulta inconferente la natura di obbligazione propter rem degli oneri di urbanizzazione; la titolarità del permesso edilizio o della D.I.A.(e la relativa ambulatorietà) infatti incide solo sul profilo passivo dell’obbligazione relativa al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ma nulla ha a che vedere con l’azione di ripetizione, ex art. 2033, c.c. che trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto e inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto, legittimando ad esigere la restituzione solo il soggetto che ha effettuato (a nome proprio) il pagamento rivelatosi privo di causa».

Ciò posto, il diritto a farsi restituire gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione è soggetto alla prescrizione di durata decennale che inizia a decorrere «dal momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal privato in applicazione di un principio generale di cui all’art. 2935 c.c.».  Di conseguenza, «il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali».[2]

In ultima analisi si osserva, peraltro, che il principio generale in base al quale l’obbligo di contribuzione è indissolubilmente correlato all’effettivo esercizio dello ius aedificandi è inapplicabile ai casi in cui la partecipazione agli oneri di urbanizzazione costituisce oggetto di un’obbligazione non già imposta dalla legge, ma assunta con un accordo nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’affermare che «gli impegni assunti in sede convenzionale – al contrario di quanto si verifica in caso rilascio del singolo titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo, con la conseguenza che ove, in tutto o in parte, l’edificazione non ha luogo, può venire in essere un pagamento indebito fonte di un obbligo restitutorio – non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma contrattuale e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti».[3]

 

[1] ex multis: Consiglio di Stato n. 4633/2021, n. 1475/2018.

[2] Consiglio di Stato sez. IV, 11/01/2021, n. 349.

[3] T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 09/09/2022, n. 1985.