LUGLIO 2023 – Breve excursus i più recenti interventi legislativi in tema di edilizia libera

Breve excursus in ordine ai più recenti interventi legislativi in tema di edilizia libera: il punto di svolta rappresentato dal cd. «Decreto S.C.I.A. 2» ed il «Glossario edilizia libera».

 

La presente disamina intende soffermarsi sulla disciplina in materia di edilizia libera, con specifico riferimento all’individuazione degli interventi che la normativa attualmente vigente consente di realizzare senza alcun titolo abilitativo.

 

A tal uopo si procederà richiamando quelli che sono i più recenti approdi legislativi che hanno condotto a delineare il quadro normativo attuale, concentrandosi sul dettato normativo di cui al D.P.R. n. 380/2001 (cd. «Testo unico edilizia») che, dopo aver recato – all’articolo 3 – le definizioni degli interventi edilizi procede all’individuazione dei relativi regimi autorizzatori, elencando – all’articolo 6 – gli interventi realizzabili, per l’appunto, liberamente.

 

Anticipando sin da ora che al fine di individuare in maniera compiuta gli interventi eseguibili in edilizia libera occorre tener conto altresì delle previsioni di cui agli strumenti urbanistici comunali – fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sull’attività edilizia ed in materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali – nonché delle eventuali integrazioni e specificazioni di cui alla normativa regionale, l’analisi che segue non può che prendere le mosse dal punto di svolta  avutosi in materia mediante il cd. «Decreto S.C.I.A. 2» ed il «Glossario edilizia libera»[1].

 

Il D.lgs. n. 222/2016 (cd. «Decreto S.C.I.A. 2») – in attuazione della cd. «Riforma Madia» di cui alla L. n. 124/2015 (recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») – ha novellato il cd. «Testo Unico Edilizia» ridefinendo il regime dei titoli abilitativi ed il loro perimetro applicativo. Per quanto qui di interesse merita di essere brevemente ricordato come a seguito di tale riforma siano state disciplinate le principali procedure edilizie a cui ricondurre gli interventi edilizi: oltre all’attività di edilizia libera sono state ridefinite la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), il permesso di costruire e la SCIA alternativa al permesso di costruire.

 

Al fine di rendere più agevole la consultazione in ordine alle varie tipologie di intervento ed ai regimi amministrativi corrispondenti, in allegato al cd. «Decreto SCIA 2» è stata inserita una tabella («Tabella A») riportante la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario in corrispondenza del lavoro da eseguire.

 

Con precipuo riguardo all’edilizia libera, sono stati fatti rientrare nel relativo ambito di applicabilità alcuni interventi per i quali sino a quel momento risultava necessaria la comunicazione dell’inizio dei lavori (CIL) da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, come l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, la pavimentazione e finitura degli spazi esterni – anche per la sosta – entro l’indice di permeabilità, la realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e l’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici[2].

 

Nel 2018, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del cd. «Decreto SCIA 2» – che, con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ha imposto di adottare «un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto» – dopo un lungo e complesso confronto tecnico tra i Ministeri che hanno sottoscritto il relativo decreto, alcune Regioni (tra cui Regione Lombardia), ANCI e ANCE[3] – è stato introdotto il «Glossario edilizia libera»: si tratta dell’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera.

 

Il Glossario contiene, invero, l’elenco delle principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, oltre che dei corrispondenti elementi oggetto di intervento, specificati nella tabella allegata: ad esempio per quanto concerne la categoria «manutenzione ordinaria» –  sottoposta al regime di edilizia liberaper l’elemento «pavimentazione interna ed esterna» è possibile effettuare liberamente opere di «riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.»[4]. Tale strumento di semplificazione ha quindi avuto il pregio di adottare un linguaggio comune ed uniforme a livello nazionale, risultando utile in primis a cittadini ed imprese, ma anche alla Pubblica Amministrazione[5].

 

Successivamente si sono avuti altri provvedimenti normativi che hanno inciso – come si vedrà nel corso della trattazione – sull’articolo 6 del cd. «Testo unico edilizia», precisando ed implementando l’elencazione degli interventi eseguibili senza titolo abilitativo in esso contenuta: tra questi, può senz’altro citarsi il cd. «Decreto Semplificazioni [6]» del 2020 – che ha recato modifiche alla disciplina di cui al D.P.R. n. 380/2001 «al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo» – unitamente agli ulteriori aggiornamenti ad opera del cd. «Decreto Semplificazioni 2021[7]», del cd. «Decreto aiuti-bis[8]» nel 2022, fino al recentissimo cd. «Decreto siccità[9]» – convertito in legge il 13 giugno 2023 – che introdotto la lettera e-sexies) estendendo il regime di edilizia libera anche alle «vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo[10] […]».

 

 

 

[1] Tra le modifiche precedenti al 2016 si rammentano peraltro anche quelle intervenute ad opera del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014 (cd.  «Sblocca Italia»).

[2] https://www.edilportale.com/news/2016/12/normativa/in-vigore-il-decreto-scia-2-ecco-cosa-cambia_55420_15.html

[3] Il Decreto 2 marzo 2018 «Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222» è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione (previa intesa con la Conferenza unificata).

[4] Cfr. Tabella allegata al Glossario.

[5] https://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/trasformazionedigitale/dettaglioavviso/interoperabilita-standard-e-servizi-digitali/glossario-edilizia-libera

[6] D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.

[7] D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021.

[8] D.L. n. 115/2022 convertito, con modificazioni dalla L. n. 142/2022.

[9] D.L. n. 39/2023 convertito, con modificazioni dalla L. n. 68/2023.

[10] «[…] fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino».