LUGLIO 2023 – art 6 DPR 380 01 interventi eseguibili senza titolo

L’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 nella sua formulazione attuale: gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo individuati dalla normativa statale.

 

Sulla scorta delle premesse sin qui articolate, giova procedere alla puntuale analisi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001, richiamando il dettato normativo vigente al momento in cui si scrive e soffermandosi sulla disamina di alcuni degli aspetti che appaiono di maggior interesse.

 

L’articolo in commento è rubricato «Attività edilizia libera» e, come anticipato, al primo comma dispone che «fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

 

  1. a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

 

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

 

  1. b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

 

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

 

  1. c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

 

  1. d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

 

  1. e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

 

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;

 

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

 

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

 

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

 

e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino».

 

Si osserva, dunque, che il primo comma della norma fornisce una compiuta elencazione degli interventi edilizi realizzabili liberamente, avendo preliminarmente cura di precisare che sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e che è necessario rispettare le altre normative di settore aventi incidenza in materia edilizia, nonché le disposizioni di cui al cd. «Codice dei beni culturali e del paesaggio»[1].

 

I commi 2, 3, 4, 7 e 8 dell’articolo 6 sono stati abrogati: al riguardo appare opportuno rammentare brevemente che nella formulazione della norma precedente alle modifiche di cui al cd. «Decreto SCIA 2» il comma secondo disciplinava le attività libere per le quali era prescritta una comunicazione dell’interessato di inizio dei lavori (CIL), mentre il comma quarto indicava le attività libere richiedenti la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da tecnico abilitato (CILA). La novella legislativa del 2016 – che, come ricordato, ha innovato profondamente i regimi dei titoli abilitativi – ha pertanto previsto l’abrogazione del secondo e quarto comma dell’articolo 6, oltre che del comma settimo, il quale dettava le sanzioni in caso di mancata comunicazione dell’inizio lavori o, laddove necessaria, della mancata comunicazione asseverata.

 

Tornando alla versione attuale dell’articolo 6, il comma quinto[2] stabilisce che «riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale[3] […]»; le previsioni di cui al sesto comma attengono invece ai poteri attribuiti al legislatore regionale in materia, meritando quindi un adeguato approfondimento[4].

 

 

[1] Per un approfondimento sul punto cfr. par. 9.

[2] Comma sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera c), numero 3), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014 e successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), del D.lgs. n. 222/2016. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall’articolo 1, comma 172, della L. n. 124/2017.

[3] «[…] ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

[4] Cfr. par. 3 e 4.