Allegato A alla D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/695: lo schema di Regolamento edilizio-tipo.
L’allegato A alla D.G.R. 24 ottobre 2018, n. XI/695, reca lo schema di Regolamento edilizio-tipo regionale, il quale definisce l’impianto strutturale al quale i regolamenti comunali – nell’ottica di uniformità perseguita – devono conformarsi.
Come si evince dall’«Indice» indicato dal legislatore regionale, il regolamento edilizio si articola in due Parti: una Prima Parte denominata «Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia» ed una Seconda Parte denominata «Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia».
Nella Prima Parte – «Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia» – deve essere richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, la cui individuazione è propedeutica al rispetto del principio di non duplicazione.
Difatti, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si prevede che la Prima Parte dei regolamenti edilizi si limiti a «richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:
- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
e.3. alle servitù militari;
e.4. agli accessi stradali;
e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti»[1].
La Parte Seconda, come anticipato, è quella deputata a dettare le «Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia», costituendo dunque il corpus dell’articolato, la cui puntuale individuazione contenutistica è rimessa ai singoli Comuni seppur nel rispetto della struttura indicata dallo schema-tipo.
Si prescrive, in particolare, che le previsioni regolamentari vengano ripartite nell’ambito di cinque Titoli complessivi, ciascuno dei quali riguardante un differente profilo dell’attività urbanistico-edilizia e suddiviso – a sua volta – in distinti Capi aventi ad oggetto aspetti puntuali legati alle materie che vengono in rilievo. Lo schema indicato è il seguente:
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi
Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio
Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche
Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
Capo VI Elementi costruttivi
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
TITOLO V -NORME TRANSITORIE[2].
Ferme le ulteriori indicazioni puntuali fornite dallo schema – al quale si rinvia integralmente – in ordine alla precisazione delle disposizioni regolamentari collocabili nell’ambito della struttura delineata, si consente di rimandare ad appositi regolamenti comunali – laddove esistenti – che trattino, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, alcuni dei profili de quibus, come espressamente sancito in riferimento in relazione alla materia telematica o a quella del verde pubblico e privato[3].
[1] Allegato A alla D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/695.
[2] https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3fe3edab-2b9e-4f5a-a40a-43e692c38fb0/dgr-695-2018-adozione-regolamento-edilizio-tipo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3fe3edab-2b9e-4f5a-a40a-43e692c38fb0-nswiDOF
[3] Allegato A alla D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/695.