OTTOBRE 2023- Ordine sospensione lavori

L’ordine di sospensione dei lavori.

 

Avendo fornito, seppur a grandi linee, un quadro generale di quella che è la disciplina recata dal D.P.R. n. 380/2001 in tema di abusi edilizi e di sanzioni amministrative, si ritiene ora di porre un focus sul disposto di cui al terzo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001 – norma che, come già ampiamente enucleato, disciplina la «Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia».

 

Orbene, tale disposizione sancisce che «ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2[1], qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

 

La norma in commento ha ad oggetto l’ordine di sospensione dei lavori da emettersi a cura del dirigente o del responsabile dell’ufficio laddove venga constatata l’inosservanza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi:  come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa «il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all’Autorità comunale dall’art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, in quanto è teso ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico, discendendo pertanto, dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento – volta ad evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all’incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi – che, allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l’ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori […]» (T.A.R. Roma (Lazio), sez. II, n. 12482/2021)[2].

 

È stato, invero, dibattuto il profilo concernente l’efficacia di detto provvedimento: al riguardo appare prevalente la tesi che ritiene che «il decorso del termine di quarantacinque giorni di cui alla norma riportata comporta un’unica conseguenza, ovvero l’automatica perdita d’efficacia dell’ordinanza di sospensione che sia stata adottata, e ciò perché non è possibile tenere il privato per un tempo indeterminato nell’incertezza circa la sorte dei lavori di suo interesse: così per tutte C.d.S. sez. IV 19 giugno 2014 n. 3115 e sez. VI 22 settembre 2008 n. 4570. Il decorso del termine in questione non comporta invece conseguenze di altro tipo, e in particolare la decadenza del potere sanzionatorio degli abusi commessi pretesa dalla parte ricorrente appellante, decadenza che, oltre a non essere prevista espressamente dalla legge, avrebbe una conseguenza del tutto illogica, ovvero trattare la repressione di un abuso in modo difforme in base alla circostanza, del tutto casuale, dell’adozione o mancata adozione dell’ordinanza che sospende i lavori» (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6235/2021)[3].

 

[1] Cfr. par. 1.

[2] https://www.lavoripubblici.it/news/ordine-sospensione-lavori-efficacia-termine-27340

[3] https://www.studiotecnicopagliai.it/ordinanza-sospensione-lavori-efficacia-temporanea-e-decadenza/