Reati urbanistico-edilizi: aspetti generali.
Con riferimento ai reati urbanistico-edilizi, prima di procedere con l’esame dell’articolo 44 del D.P.R. n. 380/2001 – norma che disciplina le «Sanzioni penali», prevedendo tre differenti ipotesi di illecito, «salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative […]» – preme svolgere alcune considerazioni di carattere generale.
Occorre evidenziare che i reati de quibus sono di natura contravvenzionale e sono puniti con arresto e ammenda: trattandosi di contravvenzioni essi sono punibili sia a titolo di colpa che a titolo di dolo; «[…] parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice […]» (Cassazione penale, sez. III, n. 34366/2017).
Come noto, inoltre, le contravvenzioni possono essere estinte prima del giudizio mediante oblazione, prevista dagli articoli 162 e 162-bis c.p., invece esclusa per i delitti: al riguardo può già anticiparsi come la giurisprudenza abbia rilevato, in relazione alla causa di estinzione dei reati urbanistico-edilizi prevista dall’articolo 45 – rubricato «Norme relative all’azione penale» – del D.P.R. n. 380/2001 e connessa al rilascio in sanatoria del permesso di costruire, che in tal caso «[…] il meccanismo di estinzione non si fonda, nonostante la impropria formulazione letterale adottata dall’art. 36, comma 2, del citato D.P.R., su un effetto estintivo connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sull’effettivo rilascio del permesso di costruire successivamente alla verifica della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia in quello della richiesta […]» (Cassazione penale, sez. III, n. 2357/2023)[1].
In ordine alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, si è osservato che «come da consolidato orientamento di legittimità, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis c.p., sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento […]» (Cassazione penale, sez. III, n. 24396/2022)[2].
[1] Cfr. par. 9.
[2] https://studiolegaleberto.net/2019/01/abuso-edilizio/