Nota sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. IV, n. 2897/2024 – differenza tra destinazione logistica e commerciale
Il T.A.R. Lombardia, nella sentenza n. 2897/2024, si è pronunciato su una vicenda di particolare interesse per l’analisi svolta in merito alle differenze tra destinazione logistica e commerciale, la cui determinazione è risultata decisiva nel respingere in toto il ricorso promosso da alcuni privati che – dopo essersi visti negare dall’Amministrazione comunale la riclassificazione dell’area di proprietà al fine di realizzare sul rispettivo fondo un’attività di logistica – hanno richiesto l’annullamento della deliberazione consiliare attinente alla proprietà della Società convenuta e riguardante l’approvazione di un “Masterplan” nel relativo ambito del PGT, finalizzato all’insediamento delle attività produttive consentite sull’area dal PGT, tra cui quella di magazzinaggio e autotrasporto.
Il ricorso principale promosso, oltre a denunciare l’illegittimità del PGT comunale (laddove distingue l’attività di magazzinaggio e autotrasporto da quella di logistica in quanto le due attività sarebbero concretamente uguali), è incentrato sull’ipotizzata realizzazione di un centro logistico nelle aree in questione in contrasto con il PGT. Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha sostenuto l’illegittimità – derivata dal provvedimento oggetto del ricorso principale – della deliberazione della Giunta Comunale di adozione e, successiva approvazione, del Piano attuativo del comparto del PGT riferito all’area dei controinteressati, nonché del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – rilasciato ai sensi del succitato art. 27-bis del Codice dell’ambiente -in quanto aventi ad oggetto un polo logistico incompatibile con la destinazione d’uso impressa alla zona dal PGT comunale.
Il Comune, la Regione Lombardia e la Società controinteressata si sono costituiti in giudizio per il rigetto delle domande articolate dai ricorrenti; in particolare, a difesa dell’Amministrazione comunale, lo Studio Legale «Bruno Bianchi &Partners» ha sostenuto la rispondenza del progettato insediamento all’attività di magazzinaggio, anche in ragione della definizione contenuta nelle previsioni urbanistiche. In tale prospettazione, è stato rimarcato che l’attività di magazzinaggio e l’attività logistica presentano inevitabilmente dei tratti in comune, i quali, tuttavia, non possono in alcun modo legittimare l’assunto dei ricorrenti teso ad affermare la sostanziale identità ed equivalenza delle attività stesse, anche in ragione del fatto che devono ritenersi legittime le disposizioni degli strumenti urbanistici generali recanti la specificazione delle destinazioni d’uso che sono astrattamente compatibili – e quindi assentibili – per i fabbricati già realizzati e per quelli ancora da realizzare (cfr. Consiglio di Stato, n. 765/2023).
Le argomentazioni proposte dallo Studio Legale «Bruno Bianchi &Partners» – in merito alla differenza tra “magazzinaggio” (ammesso dal PGT) e “attività logistica” (non ammesso dal PGT) – hanno trovato pieno accoglimento da parte dei giudici del T.A.R. Milano, i quali hanno rilevato che “Premessa l’ampia discrezionalità riconosciuta alle Amministrazioni in sede di pianificazione urbanistica (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 45/2022, con la giurisprudenza in essa richiamata), le due attività di cui è causa – magazzinaggio/autotrasporto e logistica – sono concretamente distinguibili in base a quanto chiaramente indicato nel PGT. La prima comprende tutte le attività non direttamente connesse alla produzione e quindi con esclusione della vendita diretta al pubblico dei beni immagazzinati, la seconda comprende sostanzialmente tutto quanto necessario alla distribuzione di prodotti finiti”.
Invero, “l’attività di magazzinaggio presuppone la custodia e la conservazione delle merci legate al ciclo produttivo e non la distribuzione che è logicamente attività successiva (cfr. Consiglio di Stato Sez. V. sent. 5058 del 30.09.2002), essa è “intimamente correlata” alle altre attività rientranti nel settore codificato ATECO 82.99.99 (“altri servizi di supporto alle imprese” – cfr. Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, sentenza n. 256 del 03.08.2016), diverso è il caso della logistica che ha ad oggetto “il coordinamento strategico di tutte le risorse materiali e umane coinvolte nell’esecuzione delle prestazioni di trasporto” (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. I, n. 478 del 11.04.2017)”. Inoltre, ad avviso dei giudici la destinazione prevista dal PGT (magazzini e autotrasporto, con esclusione della logistica), appare rispettata, in quanto “la previsione di una rete viaria non implica necessariamente un’attività di logistica e che la possibilità di interconnessione fra la destinazione di immagazzinaggio ed autotrasporto e quella produttiva e artigianale non dà luogo di per sé ad una attività di logistica vietata dal PGT”.
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