Aprile 2023 art 8 LR 12 2005 privato documento di piano

L’articolo 8 della L.R. n. 12/2005: il potere propositivo del privato nella redazione del documento di piano e le scelte pianificatorie comunali.

 

L’articolo 8 della legge lombarda per il governo del territorio si occupa di disciplinare il «Documento di piano», il quale rappresenta uno dei tre atti che – insieme al «Piano dei servizi» ed al «Piano delle Regole» – compone il PGT («Piano di governo del territorio»)[1].

 

Al fine di evidenziare come il principio di sussidiarietà orizzontale possa trasparire dalla disposizione de qua nella parte in cui riconosce un potere propositivo del privato nella redazione del documento di piano, giova porre l’attenzione sul primo comma della norma in parola, che espressamente sancisce che «il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce:

 

  1. il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;

 

  1. il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;

 

  1. l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a)».

 

Tale prima parte della disposizione mette in risalto – proprio alla lettera a) – la rilevanza delle proposte formulate dai cittadini, sia come singoli che in forma associata, nella definizione del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune operata del documento di piano: la seconda parte dell’articolo in commento pone invece l’attenzione sulle scelte pianificatorie comunali, che venendo operate sulla base degli elementi di cui al primo comma, tengono dunque conto anche delle suddette proposte.

 

Il comma secondo dell’articolo 8 stabilisce, difatti, che «sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:

 

  1. a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
  2. b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno residenziale; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;

b bis) nella definizione degli obiettivi quantitativi tiene conto prioritariamente dell’eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali; 

b ter) quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole;

b quater) stabilisce che nelle scelte pianificatorie venga rispettato il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell’articolo 58 bis, comma 3, lettera a);

  1. c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale […];
  2. d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;
  3. e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;

e bis)[2] 

e ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;

e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;

e quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente;

e sexies) individua le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e quinquies);

  1. f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
  2. g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;

g bis) definisce meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche realmente disponibili».

 

Con riferimento all’impatto del principio di sussidiarietà nelle politiche di governo del territorio, con precipuo riguardo all’autonoma iniziativa dei cittadini, giova ricordare che a mente dell’articolo 14 – «Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi» – possono essere presentati al Comune piani attuativi di iniziativa privata, mentre ai sensi del primo comma dell’articolo 91 – «Attivazione dei programmi integrati di intervento» – «in attuazione dei contenuti del documento di piano di cui all’articolo 8, possono presentare al comune proposte di programmazione integrata soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi integrati di intervento se aventi la disponibilità di aree od immobili compresi nel relativo ambito di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, e salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di formazione del comparto edificatorio, equivalendo, in tal caso, l’approvazione del programma integrato di intervento a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso contenute».

 

 

 

[1] Cfr. articolo 7 («Piano di governo del territorio»), comma 1, L.R. n. 12/2005.

[2] Lettera abrogata dall’articolo 3, comma 1, lett. h) della L.R. n. 18/2019.