APRILE 2023 Previsioni specifiche sussidiarietà orizzontale rinvenibili nella legislazione regionale

Previsioni specifiche improntate al principio di sussidiarietà orizzontale rinvenibili nella legislazione regionale.

 

Nella fase successiva alla modifica del Titolo V della Costituzione, l’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’ordinamento costituzionale ha ispirato molte disposizioni delle normative di settore regionali.

 

In un primissimo momento, sulla scia del modello di cui alla L. n. 328/2000 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»), si è mirato a realizzare, in ambito regionale, un sistema integrato di servizi sociali: un esempio significativo è rappresentato dalla L.R. n. 16/2006 («Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di comuni, province, regione, altri enti locali e autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione») della Regione Umbria, di cui è stata segnalata l’assoluta coerenza con il modello costituzionale e, allo stesso tempo, la capacità di trovare soluzioni innovative[1].

 

All’articolo 1 («Oggetto») si afferma al primo comma che «[…] l’attuazione del principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità» ed al secondo comma viene precisato che «sono considerate attività d’interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell’impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l’autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale»; inoltre il terzo comma sancisce che «la presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione».

 

Per quanto concerne la Regione Lombardia, invece, la L.R. n. 3/2008 («Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»), all’articolo 1 («Finalità») ha statuito che «la presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina la rete delle unità di offerta sociali, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore».

 

L’articolo 2 («Principi ed obiettivi») ha precisato che «il governo della rete delle unità d’offerta sociali si informa ai seguenti principi: […] f) sussidiarietà verticale e orizzontale»: l’articolo 20 («Rapporti tra pubblico e privato»), peraltro, al primo comma ha disposto che «la Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali».

 

Soffermandosi, più nel dettaglio, sull’esame delle disposizioni in tema di sussidiarietà orizzontali rinvenibili nella produzione legislativa della Lombardia, preme citare la L.R. n. 27/2015 («Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»): l’articolo 1 («Oggetto») stabilisce che «la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo nel rispetto del diritto dell’Unione europea, della Costituzione e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto d’autonomia della Lombardia)».

 

L’articolo 2 («Finalità»), al primo comma sancisce che «la Regione, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà: […]

  1. h) valorizza il ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati;
  2. i) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro unioni, le università, le fondazioni, i soggetti privati, gli enti e le società per lo sviluppo del turismo e l’attrattività del territorio, le associazioni di categoria, i tour operator, le compagnie aeree e i gestori di trasporti in genere; […]».

 

Il «Capo II» definisce gli «Strumenti e organismi di partecipazione»: è interessante notare come al primo comma l’articolo 8 («Soggetti e strumenti del partenariato») preveda che «le finalità di cui all’articolo 2 possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all’attrattività del territorio […]».

 

La L.R. n. 33/2009 recante il «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», all’articolo 1 («Oggetto») chiarisce che «il servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo, di seguito denominato servizio sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali» (comma1); «la presente legge disciplina, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della legislazione nazionale ed internazionale di settore direttamente applicabile nel nostro ordinamento e dello Statuto d’autonomia, il servizio sanitario e sociosanitario regionale (SSR), costituito dall’insieme di funzioni, servizi, attività e professionisti che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria a carico della Regione» (comma 2) e  «[…] favorisce, inoltre, per quanto di competenza e nell’ambito del SSL, l’integrazione del SSR con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali» (comma 3).

 

All’articolo 2 («Principi»), primo comma, si legge che «la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR sono attuate, nell’ambito del SSL, con la gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano ai seguenti principi:

[…]

  1. h) sussidiarietà orizzontale per garantire pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato inclusi gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nell’ambito della programmazione regionale, in modo da garantire parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell’offerta;
  2. i) promozione e sperimentazione della partecipazione del volontariato, non in forma sostitutiva di servizi, e coinvolgimento, con particolare riferimento alle organizzazioni dei pazienti, nella proposta, nella definizione, nel monitoraggio e nel miglioramento delle politiche regionali in materia sanitaria e sociosanitaria;
  3. j) garanzia dell’universalità del SSL e della continuità terapeutica e assistenziale, attraverso l’implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e l’integrazione con le politiche sociali di competenza delle autonomie locali, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio lombardo, nel rispetto delle relative competenze e funzioni;

[…]

  1. k) promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;

[…]».

 

Con riguardo alla L.R. n. 19/2007 («Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia») si evidenzia che l’articolo 2 («Finalità e principi»), al comma quinto statuisce che «la Regione garantisce lo sviluppo dell’eccellenza e dell’equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l’iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative».

 

Da ultimo, preme fare un cenno alla L.R. n. 12/2005 («Legge per il governo del territorio»), limitandosi per il momento a ricordare che l’articolo 1 («Oggetto e criteri ispiratori») sancisce, al secondo comma, che «la presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza».

 

[1] DONATI D., Sussidiarietà e regioni nell’esperienza politico amministrativa, in Il principio di sussidiarietà tra politica e amministrazione, Atti del convegno Trieste 18 gennaio 2007, a cura di L. Franzese