Alcuni cenni alle normative regionali. Focus su Regione Lombardia: il regime giuridico degli interventi di cui all’articolo 33 della L.R. n. 12/2005.
Si è fatto cenno ad alcuni arresti della giurisprudenza costituzionale che hanno riguardato delle disposizioni regionali in materia di edilizia libera: non potendo, per evidenti ragioni di sinteticità, approfondire nel dettaglio tutte le previsioni recate dai legislatori regionali, ci si limiterà a citarne alcune.
Si è già richiamata, invero, la L.R. n. 1/2015 («Testo unico governo del territorio e materie correlate») della Regione Umbria – oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui all’illustrata sentenza n. 68/2018[1] – che disciplina l’«Attività edilizia senza titolo abilitativo» all’articolo 118, specificando l’elenco degli interventi realizzabili liberamente ed avendo cura di precisare anche le relative esclusioni.
La Regione Marche, con la L.R. n. 17/2015 («Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia») indica all’articolo 4 («Attività edilizia libera») – segnatamente al primo comma – le attività che non necessitano di alcun titolo abilitativo. Ricordando che anche tale norma è stata interessata, come anticipato[2], da una pronuncia di illegittimità costituzionale in alcune sue parti – atteso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 282/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere a), b), c), d), h), m) – si evidenzia che la disposizione ricomprende tra gli interventi indicati all’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo:
«[…]
- e) la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria;
- f) i camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne;
- g) i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro;
[…]
- i) la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 […] o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. I Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi;
- l) le opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano:
1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purché al servizio dell’impianto;
2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all’interno dello stabilimento stesso;
3) i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;
4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione;
8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
9) la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura;
10) le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette;
11) le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze;
12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci;
13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
[…]».
Con particolare riguardo alla Regione Lombardia può osservarsi che la L.R. n. 12/2005 («Legge per il governo del territorio») disciplina il regime giuridico degli interventi edilizi all’articolo 33, a mente del quale «gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:
- attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;
- […]».
Si noti come il legislatore regionale lombardo, allineandosi alle previsioni di cui alla normativa statale, si sia così limitato a richiamare l’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001.
In proposito si rammenta che l’articolo 33 della L.R. n. 12/2005 è stato novellato ad opera della L.R. n. 18/2019[3] (cd. «Legge sulla rigenerazione urbana e territoriale»), che ha apportato delle modifiche ed integrazioni alla legge per il governo del territorio con lo scopo di adeguarne le disposizioni alle previsioni di cui al cd. «Testo unico edilizia», sebbene si riscontri la presenza dell’espresso richiamo all’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 anche nella formulazione previgente.
[1] Cfr. par. 3.
[2] Cfr. par. 3.
[3] Recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali».