LUGLIO 2023 – Attività edilizia libera e bonus fiscali

Attività edilizia libera e bonus fiscali: quale documentazione per fruirne?

 

In conclusione della presente disamina si ritiene opportuno fare cenno alla tematica concernente la realizzazione di opere eseguibili in regime di edilizia che accedano a detrazioni o agevolazioni fiscali, stante la rilevanza – oltre che l’incidenza – di tali ipotesi nella prassi amministrativa.

 

Non potendo in questa sede soffermarsi sulla diversa tipologia di cd. «bonus» a cui possono essere ricollegate alcune opere liberamente realizzabili e sulla relativa puntuale disciplina, attesa la vastità dell’argomento de quo che meriterebbe una separata trattazione, ci si limita a ricordare come tale problematica possa riguardare – a titolo meramente esemplificativo – alcuni interventi di riqualificazione energetica o quelli riconducibili al cd. «bonus verde», disciplinato dall’articolo 1, commi 12, 13, 14 e 15 della cd. «Legge di bilancio 2018[1]» e consistente in una detrazione Irpef del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi relativi alla «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi ovvero alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

In termini generali e per quanto qui di interesse, si rileva che ai fini della fruizione di eventuali agevolazioni – fermi gli ulteriori adempimenti, anche documentali, richiesti con riguardo alla tipologia di cd. «bonus» rilevante nel caso concreto – per gli interventi realizzabili in edilizia libera, dunque senza necessita di titolo abilitativo, si rende necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 dal D.P.R. n. 445/2000 (cd. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») – che attesti la data di inizio dei lavori, la detraibilità delle opere in quanto rientranti nel cd. «bonus» di riferimento e che per le stesse non è richiesta alcuna pratica edilizia: la dichiarazione de qua deve essere conservata dal contribuente per l’esibizione all’Agenzia delle Entrate o in sede di dichiarazione dei redditi[2].

 

Giova ricordare, infine, che l’articolo 121 («Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali[3]») del cd. «Decreto Rilancio[4]» – norma che regola le ipotesi di cessione del credito ovvero di cd. «sconto in fattura» da utilizzare in alternativa alla detrazione diretta – nell’estendere la possibilità di accedere a tali opzioni anche ai cd. «bonus» diversi dal cd. «Superbonus» ricompresi nell’elenco di cui al comma secondo, ha stabilito che le prescrizioni che, a tali fini, impongono la necessità di richiedere il «visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta» e l’asseverazione di congruità delle spese, non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001, del Glossario edilizia libera o della normativa regionale, oltre che agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione la fruizione del cd. «Bonus facciate»[5][6].

 

 

 

[1] L. n. 205 del 2017.

[2] https://comune.sona.vr.it/contenuti/413628/agevolazioni-fiscali

[3] Per una disamina approfondita della disciplina attualmente vigente si rinvia alla normativa de qua.

[4] D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.77/2020.

[5] Di cui all’articolo 1, comma 219, n. 160/2019.

[6] https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/edilizia-libera-2020-guida-completa/;