L’autonomia comunale in materia edilizia: fondamenti costituzionali e riferimenti legislativi. L’articolo 2, comma 4 e l’articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.
La presente disamina, nel fornire un’approfondita trattazione del regolamento edilizio-tipo (R.E.T.) – chiarendone i tratti principali con specifico riferimento al recepimento da parte della Regione Lombardia dell’Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata nel 2016 ed alla successiva fase di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali allo schema-tipo – intende fornire un approfondimento in merito all’autonomia comunale in materia edilizia, soffermandosi in particolare sul decisivo tema concernente i confini a cui soggiace la potestà regolamentare.
Al riguardo appare prioritario definire il quadro normativo attuale che segna la cornice nella quale si inquadrano le questioni che verranno complessivamente illustrate ed esaminate.
A tal uopo occorre preliminarmente ricordare che la Costituzione colloca tra i principi fondamentali l’articolo 5, con cui si dispone che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».
Sulla scorta del dettato costituzionale, stante il rilievo che assumono le autonomie locali ed il decentramento amministrativo, preme rammentare che in relazione a quest’ultimo profilo il Titolo V della Parte Seconda della Costituzione – oggetto di riforma con l. cost. n. 3 del 2001 – all’articolo 114, comma 2, sancisce che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione» ed al comma sesto dell’articolo 117 afferma che «[…] I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».
Significativa importanza assume, inoltre, l’articolo 118, che al primo comma attribuisce ai Comuni, quali enti territorialmente più prossimi al cittadino, le «funzioni amministrative» – salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – stabilendo, al comma secondo, che «i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».
Tra le fonti di rango primario deve ricordarsi che l’articolo 3 del D.lgs. n. 267/2000 (cd. «Testo Unico Enti Locali») – rubricato «Autonomia dei comuni e delle province» – al primo comma sancisce che «le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome»: per quanto qui di interesse, si evidenzia che al comma secondo il Comune viene definito come «l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» ed al comma quarto se ne afferma l’«autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa», nonché quella impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il comma quinto della disposizione prevede, infine, che «i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali».
Orbene, con precipuo riferimento alla materia edilizia occorre evidenziare che il D.P.R. n. 380/2001 (cd. «Testo Unico Edilizia») al comma quarto dell’articolo 2 (rubricato «Competenze delle regioni e degli enti locali») dispone che «i comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia», salvo specificare, al primo comma dell’articolo 4 (rubricato «Regolamenti edilizi comunali») che «il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi».