Il Regolamento edilizio-tipo (R.E.T): l’articolo 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001 e l’Intesa del 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata.
Il medesimo articolo 4 del D.P.R. n. 380/2001 – al comma 1-sexies – ha previsto che il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludessero «in sede di Conferenza unificata accordi […] o intese […] per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
Tale norma è stata inserita nell’articolato del cd. «Testo unico edilizia» nel 2014 dal primo comma dell’articolo 17-bis del cd. «Decreto Sblocca Italia[1]» ed all’indomani della sua introduzione ha sollevato alcune critiche, tanto da essere anche oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale che ha condotto alla pronuncia n. 125/2017, con la quale sono state tuttavia dichiarate non fondate le questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale[2].
Nonostante le riserve mostrate a livello istituzionale – oltre che da parte della dottrina[3] – in attuazione della suddetta normativa, il 20 ottobre 2016 – in sede di Conferenza unificata – è stata approvata l’«Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Tre articoli definiscono il contenuto dell’Intesa de qua: l’articolo 1 – «Adozione del regolamento edilizio tipo» – al primo comma afferma che «ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è approvato lo schema dì regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B), che formano parte integrante della presente intesa». Il secondo comma sancisce che «ai sensi del medesimo art. 4, comma 1-sexies, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Il terzo comma prevede che «in conformità all’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente intesa, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
L’articolo 2 – rubricato «Modalità e termini di attuazione» – ha previsto, al primo comma, che «entro il termine di centottanta giorni dall’adozione della presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia», stabilendo inoltre che «con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l’indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati)».
Ai sensi del comma secondo «il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto previsto dal comma 3»: il comma terzo, in particolare, ha disposto che entro il termine stabilito dalle regioni nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, «i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale». Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, «le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati».
È importante sottolineare che il comma quarto ha previsto che «il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa».
Con il comma quinto si è stabilito che «laddove al momento della sottoscrizione dell’intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse».
Mediante l’articolo 3 sono state fornite delle indicazioni in ordine al «Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni», prevedendo al primo comma che «il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo le regioni e l’ANCI». A mente del comma secondo «sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, si procede, ove necessario all’aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi».
Il comma terzo impone al Governo, alle regioni ordinarie ed ai comuni di impegnarsi «all’aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, da effettuarsi a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Assume rilievo infine la previsione del comma quarto secondo cui «il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell’Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all’interpretazione e all’attuazione delle norme vigenti in materia edilizia».
L’Intesa si compone poi dell’allegato 1, contenente lo «SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO»; dell’allegato A, recante il «QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI» – composto da 42 voci – e dell’allegato B, recante la «RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA», così suddivise:
- DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
- REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
- VINCOLI E TUTELE
- NORMATIVA TECNICA
- REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI.
[1] D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n. 164/2014.
[2] Per un approfondimento sul punto cfr. par. 8.
[3] Per i profili critici individuati all’indomani dell’introduzione della previsione di cui al comma 1-sexies dell’articolo 4 del D.P.R. n. 380/2001 cfr. BALLARI S., Regolamento edilizio unico: rapporti con la disciplina regionale e locale, in Il Piemonte delle autonomie, Rivista quadrimestrale di scienze dell’Amministrazione (https://www.piemonteautonomie.it/regolamento-edilizio-unico-rapporti-con-la-disciplina-regionale-e-locale/); BELLOMIA S., Il regolamento edilizio tra autonomia comunale e regolamento tipo, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, suppl. al n. 6/2014.