LUGLIO 2023 – Pannelli solari fotovoltaici art 6 DPR 380 01

Casistica: i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici. Modifiche alla lettera e-quater) dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001.

 

Il cd. «Decreto Semplificazioni» del 2021[1] ha riformulato la lettera e-quater) del primo comma dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 – introdotta ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3) del cd. «Decreto SCIA 2[2]» – con la quale si sancisce la possibilità di realizzare in regime di edilizia libera pannelli solari e fotovoltaici.

Tale lettera ricomprende, in particolare «i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

 

Orbene, con riguardo ai pannelli a servizio degli edifici è stato formulato dalla normativa in parola un espresso rimando alla nozione di «edificio» fornita dal regolamento edilizio-tipo alla voce 32 delle definizioni uniformi: «Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo».

 

Si è inoltre esteso il regime di edilizia libera anche ai pannelli solari e fotovoltaici – oltre che sugli edifici come sopra definiti – a servizio di antenne, ripetitori ed impianti radio-trasmittenti (gli impianti di cui all’articolo 87 del cd. «Codice delle comunicazioni elettroniche[3]»), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, fermo restando che la norma stabilisce che deve trattarsi di impianti realizzati fuori dalla Zona A di cui al D.M. n. 1444/1968, vale a dire dalle «parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi»[4].

 

Tali recenti modifiche sono senz’altro riconducibili a quella esigenza di perseguire la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica che ha spinto e continua a spingere il legislatore ad assumere provvedimenti volti ad incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili attraverso l’adozione di misure semplificative, tra cui può senz’altro annoverarsi il cd. «Decreto Energia[5]» del 2022, che – sostituendo il comma 5 dell’articolo articolo 7-bis del D.lgs. n. 28/2011 – ha poi disposto che l’installazione con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, oppure su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal cd. «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (salvo le eccezioni indicate dalla norma), prevedendo che lo stesso regime libero si applichi anche alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze e che, ai fini della normativa edilizia, tali interventi sono considerati di manutenzione ordinaria[6].

 

 

[1] Il riferimento è all’articolo 31, comma 2-ter, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 (cd. «Decreto Semplificazioni 2021»), il quale ha previsto che «all’articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “a servizio degli edifici,” sono inserite le seguenti: “come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,”».

[2] D.lgs. n. 222/2016.

[3] D.lgs. n. 259/2003.

[4] https://www.legislazionetecnica.it/7642442/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/fotovoltaico-e-solare-termico-nuove-norme-i-piccoli-impianti

[5] D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 34/2022.

[6] https://www.legislazionetecnica.it/8540038/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/fotovoltaico-e-solare-termico-edifici-e-altre-strutture-nuove-semplificazioni