Il recepimento dell’Intesa nella Regione Lombardia: la D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/695. L’abrogazione dell’articolo 28 della l.r. n. 12/2005.
La Regione Lombardia ha recepito l’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento Edilizio-Tipo (R.E.T.) mediante la D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 44, Serie Ordinaria, del 31 ottobre 2018.
Sono stati approvati, come allegati alla delibera, lo schema di Regolamento Edilizio-Tipo (Allegato A), le definizioni tecniche uniformi (Allegato B), la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (Allegato C) e le indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di Regolamento edilizio-tipo regionale (Allegato D).
L’atto di recepimento ha disposto che i Comuni, con le indicazioni di cui all’allegato D, provvedano alla conformazione del regolamento edilizio secondo lo schema di Regolamento edilizio-tipo di cui all’allegato A, richiamando le definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato B e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all’Allegato C.
È stato deliberato, invero: «[…] 1. di recepire l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016;
- di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A);
2. Definizioni tecniche uniformi (Allegato B);
3. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (Allegato C);
4. Indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale (Allegato D);
- di stabilire che i Comuni, con le indicazioni di cui all’allegato D, provvedono alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall’efficacia del presente atto, secondo lo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all’allegato A, richiamando le definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato B, e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all’Allegato C;
- di stabilire che, decorso il termine di cui al punto precedente, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno Serie Ordinaria n. 44 – Mercoledì 31 ottobre 2018 – 22 – Bollettino Ufficiale comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell’efficacia della presente delibera;
- di stabilire che la Regione potrà provvedere, con decreto dirigenziale, ad aggiornare i contenuti degli Allegati del presente Atto, al fine di assicurare la coerenza con le norme statali e regionali, e a introdurre correzione di errori materiali e modifiche di carattere formale degli Allegati;
- di disporre che la struttura regionale competente per materia provvederà a definire, con decreto dirigenziale, le modalità per un’attività di monitoraggio e di verifica dell’implementazione del regolamento edilizio;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale;
- di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale».
Giova sottolineare che la L.R. n. 12/2005 (cd. «Legge per il governo del territorio») recava una puntuale disciplina in ordine al «Regolamento edilizio» all’articolo 28[1]: tale norma è stata abrogata nel 2019 ad opera cd. «Legge sulla rigenerazione urbana e territoriale[2]», che – per quanto qui di interesse – ha novellato la legge regionale per il governo del territorio nell’ottica di riallinearne le disposizioni alla normativa statale.
Da ultimo si evidenzia che l’articolo 29 della L.R. 12/2005 stabilisce la «Procedura di approvazione del regolamento edilizio», disponendo che «il regolamento edilizio è adottato e approvato dal consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell’ASL; il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente».
Si osserva come la norma de qua – oltre a prevedere l’acquisizione preventiva del parere in ordine alle norme igienico-sanitarie – formuli un espresso rinvio al procedimento stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 14 (il quale reca la disciplina in materia di «Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi»): le disposizioni richiamate, in particolare, impongono che la deliberazione di adozione sia «depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio» (comma 2), che «durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni» (comma 3) ed infine che – entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni – il Consiglio Comunale approvi il regolamento edilizio, decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.
[1] L’articolo 28 («Regolamento edilizio») della L.R. n. 12/2005 al primo comma stabiliva che: «Il regolamento edilizio comunale disciplina, in conformità alla presente legge, alle altre leggi in materia edilizia ed alle disposizioni sanitarie vigenti:
- a) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché i termini e le modalità per il rilascio del permesso di costruire, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività; qualora il comune non provveda si applicano le disposizioni della presente legge;
- b) le modalità di compilazione dei progetti di sistemazione delle aree libere da edificazione e delle aree verdi in particolare e le modalità per la relativa valutazione;
- c) le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità;
- d) le modalità per l’esecuzione degli interventi provvisionali di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l’esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;
- e) la vigilanza sull’esecuzione dei lavori, in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all’obbligo di installazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall’alto;
- f) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti ad aree pubbliche e degli spazi non edificati;
- g) l’apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;
- h) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene;
- i) la composizione e le attribuzioni della commissione edilizia, se istituita, ai sensi dell’articolo 30.
i bis) le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali;
i ter) le modalità per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici;
i quater) le modalità per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, secondo quanto previsto dall’articolo 58 bis, comma 4»; al secondo comma si prevedeva che «il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale».
[2] La norma è stata abrogata dall’articolo 5, comma 1, lettera c) della L.R. n. 18/2019.