MARZO 2022 Proroga applicazione detrazione 110

  1. Proroga applicazione detrazione 110% Superbonus per efficienza energetica ed interventi antisismici. Eliminazione termine specifico applicabilità detrazione per impianti solari, fotovoltaici e ricarica veicoli elettrici

La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto una serie di misure che hanno inciso sulla disciplina relativa ai «Bonus» edilizi, principalmente in ordine all’ambito temporale di applicabilità delle agevolazioni, nonché introducendo delle disposizioni volte a contrastare le frodi in materia: la presente disamina mira ad illustrare tali novità e fornire un quadro complessivo dell’attuale – per quanto soggetta a continue evoluzioni – disciplina delle agevolazioni in ambito edilizio, iniziando dal cd. «Superbonus».

Preliminarmente occorre evidenziare che il cd. «Decreto Rilancio» (d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77/2020) ha elevato al 110 per cento le aliquote delle detrazioni fiscali di cui beneficiano specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (cd. «Super-Ecobonus») nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico (cd. «Super-Sismabonus») degli edifici, con specifiche limitazioni: la norma di riferimento per l’agevolazione in discorso è rappresentata dall’articolo 119, che ai commi da 1 ad 8 stabilisce le tipologie ed i requisiti tecnici degli interventi agevolabili.

Nell’analizzare i punti principali della normativa in commento, occorre in primo luogo rammentare che nell’ambito degli interventi che possono fruire della suddetta detrazione si distinguono interventi cd. «trainanti» ed interventi cd. «trainati», questi ultimi agevolabili solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei primi.

Gli interventi trainanti sono disciplinati dal comma primo e quarto dell’articolo 119: il comma 1 si riferisce alla categoria di interventi riconducibile alla riqualificazione energetica degli edifici (cd. «Super-Ecobonus») e ricomprende:

«a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

  1. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 […] a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 […] o n. 2015/2043 […] l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente […]. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  2. c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 […], a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 […] o n. 2015/2043 […], con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 […] o n. 2015/2043 […], l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente […]. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito».

Il comma 1-bis chiarisce che, ai fini dell’articolo in commento, per «accesso autonomo dall’esterno» si intende «un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva» e che un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora «sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»; il comma 1-ter prevede che, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al primo comma spetti per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il comma terzo stabilisce i requisiti di accesso alla detrazione che devono rispettare gli interventi di cui al comma primo, nonché gli interventi trainati di cui al comma secondo di cui si dirà in seguito: si tratta dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013; inoltre i citati interventi «nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) […] prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata». Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001.

Il comma 4 – nell’individuare la seconda tipologia di interventi trainanti – si riferisce agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica (cd. Super-Sismabonus) di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, i quali verranno illustrati diffusamente nel paragrafo 11 nell’ambito della trattazione delle agevolazioni fruibili per l’esecuzione di interventi antisismici riconducibili al cd. «Sismabonus ordinario».

Gli interventi trainati – ai quali si applica la medesima aliquota prevista per gli interventi principali trainanti – sono invece individuati e disciplinati dai commi 2, 4 (secondo periodo), 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119:

  • il comma secondo indica «tutti gli altri interventi di efficienza energetica» di cui all’articolo 14 del d.l. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013[1], nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1;
  • il comma 4 al secondo periodo indica i medesimi interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che accedono al «Super-Sismabonus» e non siano già richiesti ai sensi del comma secondo;
  • il comma 4-bis ricomprende la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se trainata da uno degli interventi che accedono al cd. «Super-Sismabonus» e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi;
  • il comma quinto ha ad oggetto l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati sugli edifici o sulle strutture pertinenziali, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4: in tal caso si prevede un ammontare complessivo non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • il comma 6 stabilisce che «la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo»;
  • il comma 8, da ultimo, ricomprende gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui al primo comma (cd. «Super-Ecobonus»). La detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: «euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»[2].

Con riferimento agli interventi trainati occorre segnalare che la disciplina appena esposta è quella risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, che ha eliminato il previgente limite temporale di applicabilità delle agevolazioni relative agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tanto esposto con riguardo agli interventi agevolabili, occorre evidenziare che l’ambito soggettivo di applicazione del cd. «Superbonus» è delineato nei successivi commi 9 e 10 dell’articolo 119; il comma 9, in particolare, prevede che le disposizioni analizzate si applicano agli interventi effettuati:

«a) dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

  1. b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
  2. c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  3. d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale […], dalle organizzazioni di volontariato […] e dalle associazioni di promozione sociale […];

  1. e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche […], limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Il successivo comma 10 stabilisce, inoltre, che «le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio».

Preme evidenziare che, a prescindere dal beneficiario o dalla tipologia di intervento, l’agevolazione trova applicazione unicamente per gli immobili di natura residenziale, con esclusione delle unità appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le unità immobiliari non aperte al pubblico[3].

La detrazione può essere fruita direttamente dal contribuente che realizza gli interventi che accedono al cd. «Superbonus» ovvero tramite le opzioni alternative dello sconto sul corrispettivo dovuto (cd. «sconto in fattura») o della cessione del credito, come indicato dall’articolo 121 del medesimo «Decreto Rilancio»[4]: la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) [5], in relazione alla modalità di fruizione diretta, ha stabilito che per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Da ultimo, nel ricordare che il cd. «Superbonus» si applica – al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 119 – per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, con riferimento ai limiti temporali di applicabilità delle agevolazioni in commento preme evidenziare che il termine del 30 giugno 2022 è stato prorogato ad opera legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con scadenze ed aliquote differenziate in relazione ai soggetti beneficiari.

 

[1] Su cui cfr. par.10 in tema di cd. «Ecobonus ordinario».

[2] Per i requisiti tecnici che gli interventi trainanti e trainati devono rispettare ai fini della fruizione delle agevolazioni in commento si rinvia alle ulteriori disposizioni dell’articolo 119.

[3] Guida «Superbonus 110%», LavoriPubblici (in www.lavoripubblici.it).

[4] Tali opzioni sono dettagliate all’articolo 121 su cui cfr. paragrafo 3.

[5] Articolo 1, comma 28, lettera a), legge n. 234/2021.